Info Seggiolini in auto – cosa cambia dal 1° settembre 2024 v 1.1

La normativa che regola la produzione e la vendita dei seggiolini auto è la UNECE R129, conosciuta anche come i-Size. A partire dal 1° settembre 2024, la vecchia normativa ECE R44 viene definitivamente sostituita dalla ECE R129 (i-Size). Da questa data in poi, è possibile acquistare esclusivamente seggiolini auto che rispettano la normativa i-Size, basata unicamente sull’altezza del bambino, indipendentemente dal suo peso e dalla sua età.

La normativa

La normativa europea UNECE R129 (i-Size), introdotta nel luglio 2013, ha affiancato e sostituito progressivamente la precedente ECE R44/04 1, con l’obiettivo di aumentare gli standard di sicurezza per i bambini in auto.
La principale differenza risiede nel fatto che i seggiolini auto omologati secondo la UNECE R129 vengono classificati in base all’altezza del bambino, fino a 150 cm, e non più in base al peso. Inoltre, prevede che i bambini fino ad almeno 15 mesi di età (circa 76 cm di altezza) viaggino in senso contrario di marcia.
I seggiolini omologati secondo questa normativa, oltre a dover superare i test di impatto frontale e di tamponamento già previsti dalla precedente normativa, devono ora superare anche rigorosi test di impatto laterale, al fine di garantire una maggiore sicurezza ed una migliore protezione della testa e del collo del bambino. Questi test sono stati introdotti perché, secondo le statistiche, gli incidenti laterali sono piuttosto frequenti e pericolosi per la sicurezza dei passeggeri.

Dal 1° settembre 2024 quindi, sono disponibili in commercio esclusivamente seggiolini omologati UNECE R129.
Fino al 31 agosto
I seggiolini per bambini omologati secondo la normativa UNECE R44/04 potranno essere venduti solo fino al 31 agosto 2024. Chi ha acquistato uno di questi seggiolini entro tale data potrà continuare a utilizzarlo anche dopo il 1° settembre 2024 senza alcun limite e senza rischiare sanzioni, pur considerando che questi dispositivi di sicurezza offrono un livello di protezione inferiore rispetto a quelli successivi. Il divieto riguarda esclusivamente la vendita, mentre l’utilizzo sarà sempre consentito fino a quando non si deciderà di sostituirlo.

La vecchia normativa UNECE R44/04, in vigore dal 2007, suddivideva i seggiolini auto in cinque gruppi in base al peso del bambino, da meno di 10 kg a un massimo di 36 kg. Includeva anche le ‘navicelle’, gli ‘ovetti’ e i cosiddetti ‘rialzi’ (anche senza schienale).

Esenzioni per l’uso del seggiolino

Purtroppo, le statistiche mostrano che molti genitori non utilizzano il seggiolino auto o lo usano in modo scorretto, mettendo a rischio la sicurezza dei propri figli. Nel 2023, in particolare, si è registrato un aumento significativo delle vittime negli incidenti stradali tra i bambini di età compresa tra i 5 e i 9 anni (da 8 a 13 vittime) 2.
Esistono delle possibili eccezioni nell’uso obbligatorio del seggiolino (comunque, sempre opportuno) che riguardano, ad esempio, le auto a noleggio con conducente e i taxi: “ I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di eta’ non inferiore ad anni sedici…” 3.
Infine, i bambini non possono viaggiare su un seggiolino montato in senso opposto alla marcia su un sedile passeggeri dotato di airbag frontale, a meno che quest’ultimo non sia stato disattivato.
Dispositivo antiabbandono.

Ricordiamo che il sistema di allarme deve essere conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali previste dall’allegato A al DM 2.10.2019, n. 122, che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo che trasporta un bambino avente meno di quattro anni e lasciato solo a bordo.

Tale sistema prevede sostanzialmente tre tipologie di dispositivi:
– integrato sin dall’origine nel sistema di ritenuta per bambini;
– costituente dotazione di base o un accessorio del veicolo stesso e quindi compreso tra i requisiti di omologazione;
– indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.
2 ACI-ISTAT – Incidenti stradali anno 2023, www.istat.it, 2024, pag 5
3 Nuovo Codice della Strada – Art. 172 “Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.”, comma 4

Sanzioni per chi non usa il seggiolino

Il Codice della Strada 4 rimane invariato: prevede una sanzione da 83 a 332€ per chi non assicura al sedile, con un sistema di ritenuta omologato, i bambini di statura inferiore a 150 cm. Nel caso in cui il mancato uso del seggiolino riguardi un minore, la responsabilità della violazione ricade sul conducente o, se presente sul veicolo al momento dell’infrazione, su chi è tenuto alla sorveglianza del minore. Se il conducente commette questa infrazione per almeno due volte in un periodo di due anni, alla seconda violazione si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a due mesi, come previsto dal Codice della Strada.
“Seggiolini in auto“ – Edizione agosto 2024 v. 1.1

4 Art. 172. * Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.
(Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini).
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Fonte: UNASCA – Viale di Val Fiorita, 88 – 00144 Roma –  www.unasca.it